Attività
Clausole valutative: L. R. 14 ottobre 2008, n. 27 - Basilicata
Istituzione di Centri di Educazione Alimentare e Benessere alla Salute
Articolo 7
Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sui programmi e iniziative del Centro regionale e di quelli comunali al fine della valutazione dell'efficacia e dell'attuazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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