Attività

Clausole valutative: L.R. 28 novembre 2008, n. 31 - Piemonte

Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese

Art. 12
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della normativa, in particolare specificando:
a) se sono state allocate risorse finanziarie, la quantificazione per singolo anno solare dell'ammontare dei contributi erogati;
b) l'identità dei soggetti che sono stati destinatari di contributi regionali e le somme dagli stessi percepite;
c) quali tipi di interventi, promozionali e formativi, sono stati attuati;
d) i costi e i benefici ottenuti dall'azione di intervento regionale;
e) l'individuazione delle difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi;
f) se sono state applicate le sanzioni relativamente all'abuso della qualifica di manifestazioni fieristiche ovvero se vi sono state violazioni degli obblighi di correttezza e veridicità nei confronti degli utenti.