Attività

Clausole valutative: L.R. 6 novembre 2008, n. 15 - Campania

Disciplina per l'attività di agriturismo

Art. 21
Clausola valutativa
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) i dati relativi all'attività di controllo, di cui all'articolo 14, svolta dagli enti competenti;
c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;
e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessarioeffettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;
l) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;
m) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.