Attività
Clausole valutative: L.R. 6 novembre 2008, n. 15 - Campania
Disciplina per l'attività di agriturismo
Art. 21
Clausola valutativa
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) i dati relativi all'attività di controllo, di cui all'articolo 14, svolta dagli enti competenti;
c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;
e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessarioeffettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;
l) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;
m) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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