Attività

Clausole valutative: L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 - Piemonte

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro

Art. 62 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 6 e dei rapporti di monitoraggio e valutazione predisposti dalla stessa Agenzia, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte ai seguenti quesiti:
a) la modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio regionale, dai fondi statali e dai fondi comunitari;
b) la quantità e la tipologia dei destinatari raggiunti dagli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento alle assunzioni delle persone disabili, suddivise per tipologia di utenza e modalità contrattuale;
c) le forme di concertazione e di leale collaborazione raggiunte con le parti sociali e le autonomie locali per l'attuazione degli interventi;
d) le attività di promozione e di informazione dei destinatari degli interventi;
e) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi, anche estivi, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati;
f) il grado di funzionalità dei servizi al lavoro nell'ambito del sistema regionale, nonché lo stato di operatività del sistema informativo regionale del lavoro e di connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro;
g) l'apporto dato dai singoli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3;
h) l'evoluzione del mercato del lavoro regionale attribuibile all'attuazione degli interventi e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;
i) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è integrata dal parere espresso dal Comitato istituzionale al lavoro, di cui all'articolo 10, e dalla Commissione regionale di concertazione, di cui all'articolo 11, in relazione all'efficacia dei singoli interventi nel favorire la promozione e la stabilizzazione dell'occupazione, nonché la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nel territorio regionale.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali atti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni ed i dati necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.