Attività

Clausole valutative: L. R. 10 febbraio 2009, n. 4 - Piemonte

Gestione e promozione economica delle foreste

Art. 42 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle niziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.

2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene, in particolare, risposte documentate in ordine ai seguenti quesiti:
a) in quali termini l'introduzione del sistema di pianificazione a livello regionale e territoriale ha favorito la valorizzazione, la tutela e la ricostituzione del patrimonio forestale;
b) in quali termini l'attività posta in essere dagli sportelli forestali ha contribuito alla diffusione delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio forestale sul territorio;
c) in quali termini la scelta di istituire i consorzi di gestione forestale ha incentivato la promozione delle attività economiche locali e ha favorito il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2;
d) in quali termini la promozione della formazione professionale ha favorito la crescita delle imprese e la professionalità degli addetti forestali.

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.