Attività

Clausole valutative: L. R. 27 febbraio 2009, n. 2 - Lazio

Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD)

Art. 11 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:
a) lo stato di attuazione, gli obiettivi raggiunti e le risultanze emergenti dall'attuazione delle politiche sociali integrate, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici, di cui alla presente legge;
b) i livelli di accesso dei cittadini al CAUD;
c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e l'andamento della spesa e degli investimenti in materia.