Attività
Clausole valutative: L.P. 28 marzo 2009, n.2 - Provincia Autonoma di Trento
Art. 74
Clausola valutativa
1. La Giunta provinciale rende conto periodicamente al Consiglio provinciale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi economica in corso.
2. A tal fine la Giunta provinciale, trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge e successivamente con periodicità semestrale, presenta al Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione, riguardo le misure adottate per il sostegno al reddito e all'occupazione delle fasce sociali in difficoltà, gli interventi per il sostegno delle imprese, le azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino, la manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna.
3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le informazioni che saranno preventivamente individuate dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche con riguardo alle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.
In risposta a questa clausola valutativa sono state presentate due relazioni (prima e seconda).
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.