Attività
Clausole valutative: L.R. 06 Aprile 2009, n. 10 - Lazio
Art. 9 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti dalla concessione dei finanziamenti erogati.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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