Attività

Clausole valutative: L.R. 27 aprile 2009, n. 20 - Toscana

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione

Art. 12 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui all’articolo 9.
2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi:
a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
b) alle attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;
c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.