Attività

Clausole valutative: L.R. 7 aprile 2009, n. 11 - Piemonte

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte

Art. 10 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 3 e della Consulta di cui all'articolo 7 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergono i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo;
b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonchè la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.