Attività

Clausole valutative: L.R. 12 maggio 2009, n. 8 - Valle d'Aosta

Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento

Art. 9
(Clausola valutativa)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 presenta alla Giunta e alla competente commissione consiliare regionale una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia.