Attività

Clausole valutative: L.R. 27 aprile 2009, n. 21 - Toscana

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Art. 14
(Monitoraggio e valutazione)

1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2010 invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto dall'attuazione della legge, con particolare riferimento:
a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.