Attività
Clausole valutative: L.R. 24 luglio 2009, n.11 - Emilia Romagna
Art. 3
(Funzioni di coordinamento e monitoraggio)
1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta
alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 2,
gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:
a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno