Attività
Clausole valutative: L.R. 29 luglio 2009, n.16 - Umbria
Disciplina delle manifestazioni storiche
Art. 11- (Clausola valutativa)
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell’Umbria.
2. A tal fine la Giunta regionale invia al Consiglio una relazione che risponde ai seguenti quesiti:
a) in che modo l’istituzione del calendario ha contribuito a risolvere il problema della sovrapposizione delle manifestazioni storiche favorendo la distribuzione nell’intero anno di riferimento;
b) quali manifestazioni storiche svolte nei centri storici hanno beneficiato dei contributi: in che misura e per quali interventi;
c) nel periodo di svolgimento della manifestazione storica, considerata come parte dell’offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria, come si sono evoluti i flussi turistici nelle zone territoriali dove ha sede la manifestazione.
3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il calendario delle manifestazioni storiche.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno