Attività
Clausole valutative: L.R. 4 agosto 2009 , n. 20 - Lazio
Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio
Art. 25
(Clausola valutativa)
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 della legge regionale 28
dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza
amministrativa, stabilisce le modalità di monitoraggio e controllo delle attività
finanziate con fondi pubblici.
2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della
presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di
attuazione e sull’efficacia della legge stessa.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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