Attività

Clausole valutative: L.R. 4 agosto 2009 , n. 20 - Lazio

Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio

Art. 25
(Clausola valutativa)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 della legge regionale 28
dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza
amministrativa, stabilisce le modalità di monitoraggio e controllo delle attività
finanziate con fondi pubblici.

2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della
presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di
attuazione e sull’efficacia della legge stessa.