Attività
Clausole valutative: L.R. 6 agosto 2009 , n. 15 - Lombardia
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da ess ottenuti nell'integrazione delle attività di assistenza, formazione e ricerca, tra strutture universitarie e sanitarie.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) come risulta composta la rete regionale della assistenza, formazione e ricerca, in termini di numero e tipologia degli enti di cui all'articolo 3;
b) quali sono le attività individuate nei protocolli e nelle convenzioni stipulati;
c) in quale entità il personale universitario ha concorso alle attività di assistenza;
d) quali sono gli esiti della verifica degli obiettivi programmati prevista all'articolo 3, comma 3, e della valutazione qualitativa e quantitativa prevista all'articolo 5, comma 5;
e) quali sono le attività svolte dal CIC e qual'é l'apporto delle università alla programmazione regionale in relazione alle strutture e ai servizi sanitari coinvolti nell'ambito della formazione sanitaria universitaria;
f) come si è svolto il processo di istituzione degli OPC e quali sono le modalità del loro funzionamento.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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