Attività

Clausole valutative: L.R. 26 ottobre 2009, n. 24 - Piemonte

Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti

Art. 13. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli del consumatore e le eventuali criticità;
b) i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti per la creazione degli sportelli del consumatore, le attività svolte e i contatti avuti dagli sportelli con consumatori ed utenti, con particolare attenzione alle tipologie di contenzioso emerse;
c) l'esposizione, per ciascun anno considerato, dei tipi di interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, le dotazioni finanziarie e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi anche per quanto riguarda i contributi alle spese legali per l'esercizio di azioni collettive;
d) la descrizione delle fasi di istituzione e le attività svolte dalla Consulta, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 nell'ambito dei servizi pubblici regionali.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 18.