Attività

Clausole valutative: L.R. 30 ottobre 2009 , n. 23 - Abruzzo

Nuova legge organica in materia di artigianato

Art. 57 Clausola valutativa

1. Trascorso una anno dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, l’Assemblea legislativa con le modalità all’uopo previste dallo Statuto valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) come si è modificato il panorama regionale in materia di artigianato;
b) quali effetti abbia prodotto l’abolizione dell’albo delle imprese artigiane ai fini della semplificazione del procedimento e del risparmio della spesa pubblica;
c) quali risultati abbiano sortito gli strumenti disciplinati rispettivamente nella parte seconda, terza e quarta della presente legge.