Attività
Clausole valutative: L.R. 30 ottobre 2009 , n. 23 - Abruzzo
Nuova legge organica in materia di artigianato
Art. 57 Clausola valutativa
1. Trascorso una anno dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, l’Assemblea legislativa con le modalità all’uopo previste dallo Statuto valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) come si è modificato il panorama regionale in materia di artigianato;
b) quali effetti abbia prodotto l’abolizione dell’albo delle imprese artigiane ai fini della semplificazione del procedimento e del risparmio della spesa pubblica;
c) quali risultati abbiano sortito gli strumenti disciplinati rispettivamente nella parte seconda, terza e quarta della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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