Attività

Clausole valutative: L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 - Toscana

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali

Articolo 54 - Clausola Valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2012, una relazione che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione della presente legge e del piano di cui all’articolo 4, con particolare riferimento:
a) alle azioni intraprese per la promozione degli itinerari culturali e delle rievocazioni di eventi storici rilevanti per la
regione;
b) al grado di innovazione apportato alle forme di gestione, alla comunicazione museale ed alla costituzione dei sistemi
museali di cui all’articolo 17 ;
c) alle azioni intraprese per la promozione e la valorizzazione della musica popolare contemporanea toscana, ivi compreso il sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;
d) alle azioni intraprese per la promozione e valorizzazione delle riviste toscane di cultura, con specificazione dei contributi straordinari per l’innovazione multimediale concessi nell’anno precedente;
e) alle azioni intraprese per la promozione della semplificazione burocratica nel settore dello spettacolo dal vivo;
f) alle azioni intraprese per la promozione di un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno, atto a facilitare la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo;
g) al grado di cooperazione, integrazione e leale collaborazione raggiunto dai livelli istituzionali competenti in materia di beni e attività culturali ed al grado di integrazione con le altre politiche regionali attinenti gli ambiti dell’istruzione, dei servizi sociali, dello sviluppo economico e del governo del territorio;
h) all’attuazione degli interventi di investimento;
i) all’attività svolta dalle fondazioni Toscana Spettacolo, Orchestra Regionale Toscana, Maggio Musicale Fiorentino,
Teatro Metastasio, Sistema Toscana, Scuola di Musica di Fiesole, con specificazione dei finanziamenti a ciascuna
concessi nell’anno precedente;
l) alle azioni intraprese per lo sviluppo e la qualificazione dell’esercizio cinematografico;
m) all’autorizzazione all’esercizio cinematografico di cui all’articolo 50;
n) alle procedure di accreditamento per gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo ed al loro esito;
o) ai contributi erogati ai sensi dell’articolo 39;
p) alla gestione del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo di cui all’articolo 41.

2. Entro il 30 giugno 2011 la Giunta regionale relaziona altresì al Consiglio circa la costituzione degli organismi tecnico-consultivi previsti dalla presente legge ed alle eventuali criticità riscontrate.