Attività
Clausole valutative: L.R. 24 maggio 2010, n. 7 - Friuli Venezia Giulia
Introdotte modifiche alle clausole valutative presenti in due precedenti leggi regionali.
Art. 23 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 20/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività
e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;
b) alla lettera c) la parola provinciale è sostituita dalla seguente: comunale;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al
costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno
favorito l’accesso ai servizi da parte delle famiglie;
d) la lettera f) è abrogata.
Art. 46 - Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 11/2006
1. L’articolo 24 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 24 clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;
b) qual è stato l’orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l’attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;
c) qual è stato l’apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l’esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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