Attività

Clausole valutative: L.R. 19 novembre 2010, n. 18 - Molise

Interventi regionali per la vita indipendente

Art. 15 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dalla quale emergano:
a) il numero delle domande ammesse a contributo, differenziate secondo le classi di assistenza;
b) il numero delle domande ammesse a contributo e non finanziate;
c) il numero delle domande ammesse a contributo e finanziate;
d) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
e) a decorrere dall'annualità successiva alla prima applicazione della presente legge, una sintesi dei risultati delle azioni di monitoraggio e verifica degli effetti prodotti, in conseguenza dell'attività di assistenza personale autogestita, sul sistema dei servizi territoriali.