Attività
Clausole valutative: L.R. 27 dicembre 2010, n. 21 - Lombardia
Art. 51 bis (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sugli esiti progressivamente ottenuti dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato. A questo scopo, anche avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio regionale sulle risorse idriche, presenta una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) come si e` svolto il processo di costituzione degli uffici d’ambito nelle diverse realta` provinciali, con riferimento
ai tempi, alle modalita` e alle eventuali criticita`incontrate;
b) quali sono state le scelte assunte in ciascun ATO nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 48, con particolare riferimento all’approvazione dei piani d’ambito, alle decisioni organizzative e al modello di gestione adottati, alla determinazione della tariffa di base e finale per l’utente, e quali gli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza;
c) quale e` lo stadio di integrazione dei servizi esistente al momento della costituzione degli uffici di ambito e quale quello successivamente raggiunto in termini di numero di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
d) quanti e quali comuni hanno costituito le societa` patrimoniali previste al comma 2 dell’articolo 49, quali le competenze assegnate e quali le attivita` svolte;
e) quale e` stato il grado di partecipazione degli enti locali alla Consulta dei Comuni e quale l’esito dei pareri espressi ai sensi del comma 3 dell’articolo 48;
f) in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati
e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di riduzione delle perdite, di qualita` dell’acqua;
g) quale e` stata l’entita` degli incentivi e contribuiti regionali erogati ai sensi dell’art. 50, con quali criteri sono stati assegnati, con quali risultati e a quali soggetti beneficiari.
2. Gli enti responsabili del sistema idrico integrato e i comuni forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La relazione prevista al comma 1 e` resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale
che ne concludono l’esame.»
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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