Attività

Clausole valutative: L.R. 27 dicembre 2010, n. 21 - Lombardia

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Art. 51 bis (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sugli esiti progressivamente ottenuti dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato. A questo scopo, anche avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio regionale sulle risorse idriche, presenta una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) come si e` svolto il processo di costituzione degli uffici d’ambito nelle diverse realta` provinciali, con riferimento
ai tempi, alle modalita` e alle eventuali criticita`incontrate;
b) quali sono state le scelte assunte in ciascun ATO nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 48, con particolare riferimento all’approvazione dei piani d’ambito, alle decisioni organizzative e al modello di gestione adottati, alla determinazione della tariffa di base e finale per l’utente, e quali gli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza;
c) quale e` lo stadio di integrazione dei servizi esistente al momento della costituzione degli uffici di ambito e quale quello successivamente raggiunto in termini di numero di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
d) quanti e quali comuni hanno costituito le societa` patrimoniali previste al comma 2 dell’articolo 49, quali le competenze assegnate e quali le attivita` svolte;
e) quale e` stato il grado di partecipazione degli enti locali alla Consulta dei Comuni e quale l’esito dei pareri espressi ai sensi del comma 3 dell’articolo 48;
f) in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati
e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di riduzione delle perdite, di qualita` dell’acqua;
g) quale e` stata l’entita` degli incentivi e contribuiti regionali erogati ai sensi dell’art. 50, con quali criteri sono stati assegnati, con quali risultati e a quali soggetti beneficiari.

2. Gli enti responsabili del sistema idrico integrato e i comuni forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La relazione prevista al comma 1 e` resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale
che ne concludono l’esame.»