Attività

Clausole valutative: L.R. 11 febbraio 2011, n. 2 - Campania

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

Art. 6 (Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti dalla legge regionale n.11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente in relazione agli obiettivi previsti nel comma 1, dell’articolo 2.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa all’attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
b) intese e programmi di intervento promossi ed adottati;
c) azioni intraprese per la costituzione e l’implementazione della rete antiviolenza;
d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati;
e) attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;
f) interventi promossi nell’ambito dell’inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.