Attività

Clausole valutative: L.R. 10 febbraio 2011, n. 1 - Umbria

Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità

Art. 6 - Clausola valutativa
1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;
b) diffusione e caratteristiche distintive che rivestono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale dei GASP;
d) quantità delle domande presentate dai GASP;
e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotti agricoli di qualità.