Attività
Clausole valutative: L.R. 10 febbraio 2011, n. 1 - Umbria
Art. 6 - Clausola valutativa
1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;
b) diffusione e caratteristiche distintive che rivestono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale dei GASP;
d) quantità delle domande presentate dai GASP;
e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotti agricoli di qualità.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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