Attività

Clausole valutative: L.R. 7 febbraio 2011, n. 8 - Sardegna

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

1. Il Garante, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che illustra l'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione delle attività previste dagli articoli 2 e 3 con specifico riferimento agli interventi realizzati e agli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le possibili soluzioni da adottare;
c) l'elencazione dei casi di violazione dei diritti dei minori riscontrate, le principali esigenze di promozione dei diritti rilevate nel territorio regionale e le principali soluzioni da adottare.

3. La Commissione consiliare competente valuta di proporre al Consiglio l'adozione delle conseguenti determinazioni.