Attività

Clausole valutative: L.R. 7 febbraio 2011, n. 7 - Sardegna

Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 18 - Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più frequenti e più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale o attinenti alla sicurezza rilevate e infine sul numero di detenuti di origine o residenza nel territorio sardo destinati al di fuori della Sardegna.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre:
a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
c) gli interventi realizzati nel campo della sanità penitenziaria;
d) le misure attuate nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie.

3. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.