Attività
Clausole valutative: L. P. 2 marzo 2011, n. 1 - Provincia Autonoma di Trento - MODIFICATA da L.P. 28 marzo 2013, n.5
Art. 39 - Clausola valutativa
1. Il Consiglio provinciale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire situazioni di disagio. A tal fine la Giunta provinciale presenta al Consiglio il rapporto biennale sullo stato d'attuazione del sistema integrato delle politiche familiari, previsto dall'articolo 24.
2. In seguito alla presentazione del rapporto la competente commissione permanente del Consiglio provinciale può svolgere delle audizioni con i soggetti impegnati nell'attuazione di questa legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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