Attività

Clausole valutative: L.R. 3 maggio 2011, n. 9 - Lombardia

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità

Art. 20 - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno delle vittime della criminalità organizzata, nel prevenire il ricorso all'usura e nel massimizzare l'utilità sociale dei beni confiscati alle mafie presenti sul territorio regionale.

2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una
relazione sullo stato di attuazione della legge che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) con quali finalità sono state utilizzate le risorse del fondo per il recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 5;
b) con quali modalità si realizza la fruizione dei beni confiscati presenti in Lombardia e quali sono le difficoltà che ostacolano il pieno riutilizzo dei beni destinati ai comuni;
c) quali interventi sono stati realizzati, grazie ai finanziamenti regionali, fra quelli previsti agli articoli 4, 7 e 16 e in che misura hanno soddisfatto le richieste di aiuto ricevute;
d) quali soggetti fra quelli individuati all'articolo 15 hanno prestato garanzie e erogato anticipazioni, per quali importi e con quali eventuali criticità;
e) quanti soggetti vittime del reato di usura hanno ricevuto un indennizzo come previsto all'articolo 14 e a quanto ammonta la quota del fondo regionale destinata a questa misura.

3. Al fine di consentire al Consiglio di conoscere lo stato di attuazione e i risultati della presente legge, i soggetti che
ricevono contributi regionali sono tenuti a garantire la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 2.

4. Le analisi realizzate e le conoscenze acquisite a seguito delle collaborazioni istituzionali previste all'articolo 6 e
delle attività svolte dal Comitato di cui all'articolo 10, nonché gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'articolo
18 sono parte integrante della relazione biennale al Consiglio.

5. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che
ne concludono l'esame.