Attività
Clausole valutative: L.R. 18 luglio 2011, n. 23 - Calabria
Art. 8 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni in merito a:
a) iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;
b) diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS e dei GODO;
d) quantità delle domande presentate dai GAS e dai GODO;
e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotto agricoli di qualità.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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