Attività

Clausole valutative: L.R. 18 luglio 2011, n. 23 - Calabria

Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità

Art. 8 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni in merito a:
a) iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;
b) diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS e dei GODO;
d) quantità delle domande presentate dai GAS e dai GODO;
e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotto agricoli di qualità.