Attività
Clausole valutative: L.R. 4 novembre 2011, n. 13 - Umbria
Art. 1 - Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13
1. Dopo l' articolo 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) è inserito il seguente:
" Art. 16 bis Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio.
2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni dettagliate, relativamente:
a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 7;
b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall'articolo 8;
c) agli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall'articolo 9. ".
Art. 2 Decorrenza applicazione clausola valutativa
1. Gli adempimenti connessi all'attuazione della clausola valutativa, introdotta dall' articolo 1 , decorrono dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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