Attività

Clausole valutative: L.R. 5 dicembre 2011, n. 24 - Marche

Norme in materia di politiche giovanili

Art. 20 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziate nella regione per le politiche giovanili;
b) il numero dei giovani che hanno beneficiato degli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata;
c) il numero degli accessi al Portale dei giovani;
d) l'andamento dell'occupazione giovanile e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale;
e) la presenza giovanile nelle amministrazioni locali e gli effetti delle politiche incentivanti calcolati secondo la metodologia controfattuale.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 9, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa regionale, attraverso il Portale dei giovani, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.