Attività
Clausole valutative: L.R. 13 febbraio 2012, n. 4 - Valle d'Aosta
Art. 23 - (Clausola valutativa)
1. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di verificarne l'impatto e l'efficacia, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività realizzata e sui risultati ottenuti in attuazione della legge stessa.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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