Attività

Clausole valutative: L.R. 22 marzo 2012, n. 5 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA

Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità

Art. 32
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la partecipazione dei giovani alla loro elaborazione, nel sostenerne l'autonoma capacita' progettuale e creativa e nell'incentivarne le opportunita' di studio, formazione e lavoro. A tal fine:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che da' conto del processo d'attuazione della legge e dello stato di operativita' degli interventi, con particolare riguardo al funzionamento del Fondo di garanzia;
b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attivita' d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 31, la Giunta presenta al Consiglio, di norma contestualmente al Piano regionale giovani, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra:
1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficolta' incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalita' degli organi collegiali previsti dalla legge;
2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantita' e delle caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;
3) i dati annui della operativita' del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonche' delle principali causali delle eventuali esclusioni;
4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.

2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.