Attività

Clausole valutative: L.R. 9 agosto 2012, n. 16 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 21/2013 e ABROGATA da L.R. 21/2014

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione

Art. 31 - Valutazione degli interventi
1. I risultati conseguiti con l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 21 sono oggetto di valutazione triennale da parte dell’Amministrazione regionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, a chiusura del triennio I'ARDISS presenta alla Direzione centrale competente in materia di Universita' una relazione sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento conformemente alle linee guida di cui all'articolo 29 e al programma di cui all'articolo 30.
3. La Direzione centrale competente in materia di Università, sulla base della relazione di cui al comma 2, predispone un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviato al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il quale cura la trasmissione degli esiti delle attività di valutazione alla Commissione consiliare competente e la pubblicazione del documento sul sito web del Consiglio regionale.
4. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l’approvazione delle linee guida del successivo triennio.