Attività

Clausole valutative: L.R. 31 luglio 2012, n. 45 - Toscana (ABROGATA e SOSTITUITA dalla L.R. 5 aprile 2017, n.18)

Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana.

Art. 7 - Clausola valutativa

1. A decorrere dall’anno 2014, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l’attuazione della presente legge, contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
a) il numero di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 3;
b) l’ammontare delle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, distinte per tipologia di progetto e provincia;
c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.