Attività

Clausole valutative: L.R. 3 agosto 2012, n. 26 - Liguria - MODIFICATA dalla L.R. 28 del 2013

Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche

Art. 8 bis
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull’attuazione e sull’applicazione delle disposizioni della presente legge. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una relazione recante:
a) il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi distinti per patologia e per tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;
b) l’ammontare della spesa annua sostenuta per l’acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa del Servizio Sanitario Regionale;
c) l’emanazione degli indirizzi procedurali e organizzativi di cui all’articolo 9, comma 2;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge, anche con riferimento alle eventuali disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e alle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.