Attività

Clausole valutative: L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 - Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale sull’energia

Art. 21
Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica
1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, in relazione alle sue finalità, evidenziando in particolare:
a) lo stato di attuazione del piano energetico-ambientale provinciale e i risultati del monitoraggio del piano previsto dall'articolo 2, comma 4;
b) le risorse stanziate ed erogate per ciascun tipo d'intervento previsto nel capo IV, nonché la tipologia e il numero dei beneficiari;
c) le attività di formazione realizzate sulla base di questa legge;
d) lo stato della ricerca locale nel settore energetico;
e) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.
2. In seguito alla presentazione del rapporto, la Giunta provinciale, in collaborazione con il Consiglio provinciale, realizza un'adeguata informazione pubblica per l'illustrazione dei risultati conseguiti.