Attività

Clausole valutative: L.R. 30 novembre 2012, n. 68 - Toscana

Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo

Art. 23 Monitoraggio e valutazione

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento:
a) all’idoneità tecnico-produttiva dei vigneti per ciascuna DO e la relativa rivendicazione;
b) all’andamento negli anni dell’utilizzo delle superfici rivendicabili per singola DO;
c) alla gestione dello schedario viticolo integrata al sistema di identificazione geografica;
d) all’attività di controllo svolta, distinta per provincia, ed ai relativi esiti.