Attività
Clausole valutative: L.R. 7 novembre 2012 , n. 11 - Emilia-Romagna
Art. 29 - Clausola valutativa
1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell’approvazione del Piano ittico regionale, l’Assemblea legislativa esercita
il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un’apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell’ecosistema acquatico e della fauna ittica;
c) attuazione delle misure per l’esercizio della pesca, dell’acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
d) risultati raggiunti con l’istituzione delle aree di pesca regolamentate.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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