Attività
Clausole valutative: L.R. 27 dicembre 2012, n. 80 - Toscana
Art. 19 Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2013, invia alla commissione consiliare competente una prima relazione
contenente informazioni su:
a) lo stato di attuazione delle attività preliminari all’istituzione della banca della terra;
b) la situazione relativa alla definizione degli indirizzi operativi per la gestione ottimale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2014, invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle legge, contenente in particolare:
a) una prima stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella banca della terra;
b) lo stato di attuazione delle procedure di verifica della rispondenza delle concessioni esistenti agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
c) lo stato di attuazione delle procedure di aggiornamento dei piani di gestione agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza triennale, invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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