Attività

Clausole valutative: L. R. 13 dicembre 2012, n. 43 - Puglia

Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità

Art. 6 - Clausola valutativa

1. La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni a chilometro zero;
b) diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometro zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS.
d) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati contadini, dei GAS e delle caratteristiche di prodotti agricoli di qualità.