Attività
Clausole valutative: L. R. 13 dicembre 2012, n. 43 - Puglia
Art. 6 - Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni a chilometro zero;
b) diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometro zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS.
d) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati contadini, dei GAS e delle caratteristiche di prodotti agricoli di qualità.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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