Attività

Clausole valutative: L. R. 22 gennaio 2013 , n. 1 - Marche

Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale

Art. 6 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione sull’attuazione della presente legge, nella quale sono contenute in particolare le informazioni relative a:
a) emanazione degli indirizzi procedurali ed organizzativi regionali di cui all’articolo 5, comma 1;
b) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, ai sensi degli articoli 3 e 4;
c) eventuali variazioni determinate dall’applicazione della legge sulla spesa farmaceutica dell'ASUR;
d) eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e nelle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.