Attività
Clausole valutative: L. R. 4 aprile 2013, n. 4 - Friuli Venezia Giulia
Art. 92 Clausola Valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall’anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:
a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l’ammontare degli incentivi concessi, l’ammontare degli incentivi erogati;
c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l’esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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