Attività
Clausole valutative: L. R. 24 maggio 2013, n. 4 - Emilia-Romagna
Art. 10 - Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa, tramite la Commissione assembleare competente, esercita il monitoraggio e il controllo sull’attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella regione Emilia-Romagna;
b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta, anche a seguito del coinvolgimento in forma di valutazione partecipata da parte di cittadini e soggetti attuatori, trasmette al Presidente dell’Assemblea, con nota di accompagnamento a firma dell’assessore competente, un’apposita relazione.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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