Attività

Clausole valutative: L. R. 19 settembre 2013, n. 51 - Toscana

Norme per la protezione e bonifi ca dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

Art. 10 Clausola valutativa

1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata concernente l’attuazione della legge, con particolare riferimento a:
a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifi ca assunte in attuazione del piano
regionale per la tutela dall’amianto, di cui all’articolo 2, comma 3;
b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 5;
c) il quadro di sintesi dei risultati dell’attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall’ISPO;
d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifi ci contenenti amianto, di cui all’articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 2, comma 4.
2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito.


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