Attività

Clausole valutative: L. R. 20 novembre 2013, n. 42 - Abruzzo

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Art. 28
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento organizzativo ed operativo del servizio di polizia amministrativa locale.
2. A tal fine, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base della relazione annuale predisposta dall'osservatorio di cui all'articolo 23, corredata del parere reso dal comitato previsto all'articolo 25, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) come si è svolto il processo di attuazione in relazione alla definizione di modelli operativi e organizzativi uniformi e dell'assetto organizzativo della polizia locale ai vari livelli, ed impatto sulla qualità del servizio erogato;
b) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione;
c) se, e in quale misura, i contributi regionali hanno incentivato la gestione associata del servizio tra enti locali;
d) quali iniziative sono state messe in atto per la formazione e l'aggiornamento degli operatori di polizia locale ed impatto sulla qualità del servizio erogato;
e) entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.