Attività

Clausole valutative: L. R. 23 dicembre 2013, n. 30 - Umbria

Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale

Art. 6 (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati, con riferimento alle finalità di cui all' articolo 2, comma 2 .

2. A tale fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale contenente dati e informazioni riguardanti:
a) i soggetti del sistema regionale di cui all' articolo 3, comma 1 ;
b) l'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale;
c) le azioni di orientamento messe in atto in favore dei giovani;
d) i dati statistici sulle iscrizioni ai vari percorsi formativi, gli abbandoni, le qualifiche ed i diplomi professionali conseguiti;
e) l'ammontare delle risorse finanziare ed il loro utilizzo;
f) i risultati ottenuti in termini di contenimento della dispersione formativa e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale si raccordano nel predisporre il sistema di valutazione di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b) , volto anche alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.