Attività
Clausole valutative: L.R. 7 febbraio 2014, n. 2 - Veneto
Art. 17 quater - Clausola valutativa
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 17 bis e 17 ter la Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, sulle richieste di accreditamento e in particolare sulle richieste di nuovo accreditamento, sul fabbisogno espresso dai direttori generali e sugli accordi contrattuali stipulati dai medesimi nonché sul funzionamento e consistenza delle reti dei laboratori e sul numero di esami erogati.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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