Attività

Clausole valutative: L. R. 19 febbraio 2014, n. 11 - Lombardia

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività

Art. 10 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell’attuazione della legge e dei risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per favorire la libertà d’impresa e la competitività del territorio lombardo. A questo scopo la Giunta, previa informativa al comitato congiunto di cui all’articolo 3, comma 2, trasmette una relazione annuale che descrive e documenta:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate, distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell’attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti,
numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità valutative applicate;
d) l’evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di
cui all’articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;
f) l’aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare
la competitività del territorio lombardo.
La prima relazione è inviata entro il 30 giugno 2015.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l’esame.