Attività
Clausole valutative: L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 26/2017
Art. 10
Clausola valutativa (testo vigente)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;
b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;
c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale;
d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3;
e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis e il numero delle attività interessate;
f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;
g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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